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Coronavirus ed aggiornamenti sull’attività subacquea nelle varie Regioni

La fase 2 riguardante l’emergenza COVID è partita. Alcune regioni danno la possibilità di riprendere l’attività di immersioni con autorespiratore e l’attività di pesca subacquea con alcune limitazioni.

Alcune regioni permettono l’attività sportiva in generale e dove non espressamente specificato consigliamo di contattare le autorità locali come Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, Carabinieri etc…

Aggiornamento:6 Maggio 2020

Liguria

La regione Liguria consente l’attività subacquea individuale dalle ore 6 alle ore 22,00 così come riportato nel punto 7 dell’ordinanza n.25 del 26 aprile 2020

7. E’ consentito svolgere nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza dalle ore 6 alle ore 22 e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2, le attività motorie quali ad esempio:
• corsa, tiro con l’arco, utilizzo di bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singola, passeggiata a cavallo;
• attività sportiva acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacqee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singola)
esclusivamente in modalità individuale.
E’ comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi.

Marche

La regione Marche ha autorizzato la pesca subacquea amatoriale sempre nel rispetto delle indicazioni del Decreto del 26 aprile 2020 limitano l’accesso a solo due persone per barca

Sempre nell’ottica di garantire attività che non pregiudicano la sicurezza di coloro che lo esercitano con i decreti del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 142 e n. 143 del 30 aprile 2020, recante D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche” si sono acconsentite, con le prescrizioni in esso contenute, le seguenti attività: la manutenzione delle imbarcazioni; le attività motorie; l’addestramento di cavalli; la pesca sportiva; l’allenamento e addestramento cani; il controllo della fauna selvatica; la manutenzione del verde sugli impianti delle associazioni sportive dilettantistiche; il raggiungimento delle seconde case; in generale lo spostamento all’interno del territorio regionale secondo le prescrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020

Puglia

Ordinanza regionale della Regione Puglia n. 214 del 28 aprile 2020

Aggiornamento da parte di un nostro cliente in data 6 Maggio:
fino a ieri pomeriggio (ho chiamato la cp di Monopoli) non c’erano direttive/disposizione per immersioni con bombole”

 

Sardegna

La Regione Sardegna consente la pesca subacquea con distanziamento personale e a pagina 14 con articolo 21 fa riferimento anche ad alcuni codice Ateco.

“In armonia con le attività già autorizzate con riferimento al codice ATECO 2007 “03.11.00” e “03.12.00”, è consentito nell’intero territorio regionale l’esercizio individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale, della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto.”

Toscana

La Regione Toscana con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 50 del 03 Maggio 2020 permette l’attività sportiva in generale e la pesca amatoriale nel punto 8.
Non specifica l’attività subacquea.

8. l’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata;

Trentino

In seguito all’ordinanza del 2 Maggio la Provinci Autonoma di Trento autorizza l’attività sportiva non specificando l’attività subacquea.

Nello svolgimento dell’attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anche nell’abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell’attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

Risposta dal Corpo di Polizia Intercomuncale Alto Garda e Ledro:

“Buongiorno sig. XXXX, per quel che riguarda la normativa relativa al momento che stiamo vivendo la cosa è possibile se lei parte da casa a piedi con tutto il necessario, al massimo in bici, e poi si immerge. Non so dirle però come funziona relativamente alle normali autorizzazioni che servono per immergersi, deve sentire il Commissariato di PS che è competente in materia. Cordiali saluti”

Veneto

La Regione Veneto in seguito all’ordinanza n.46 del 4 maggio 2020 il governatore Zaia ha inserito l’attività subacquea nel punto 4.

4.Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.

L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.

Circolare della Capitaneria di Porto di Venezia

cap2

 

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