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Legge 70/2026: cosa devi fare (e cosa no) da Subacqueo Privato

Normativa · Subacquea ricreativa

Legge 70/2026: cosa cambia davvero per il subacqueo privato

Dieci domande e dieci risposte sul Capo III della Legge 7 maggio 2026, n. 70 “Valorizzazione della risorsa mare” (GU n. 106 del 9 maggio 2026), in vigore dal 10 maggio 2026. Cosa sei obbligato a fare, cosa non lo sei, e dove il testo lascia spazio a interpretazioni.

Come leggere questa guida. Distinguiamo sempre due livelli. TESTO indica ciò che la legge dice letteralmente. LETTURA indica la nostra interpretazione: ragionata, ma discutibile in sede di contenzioso. Dove la norma è ambigua lo segnaliamo, invece di far finta che sia chiara.

Le dieci domande

1. Da privato, devo avere un brevetto per immergermi?

Obbligo

TESTO L’art. 12 comma 8 stabilisce che il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera b), cioè da un’organizzazione didattica riconosciuta ai sensi della stessa legge o internazionalmente riconosciuta.

LETTURA La norma è collocata dentro l’art. 12, dedicato ai centri di immersione. Sono sostenibili due tesi: che valga per chiunque si immerga, oppure solo per chi si immerge tramite un centro. La formulazione — “il subacqueo”, senza qualificazioni — spinge verso la portata generale, ed è la lettura da assumere in via prudenziale, anche perché è l’unica disposizione del Capo III sanzionata direttamente in capo al singolo.

2. Devo tenere il libretto delle immersioni anche quando mi immergo per conto mio?

Obbligo con un difetto strutturale evidente

TESTO L’art. 12 comma 8 elenca le voci da annotare, anche in formato digitale: generalità del subacqueo, tipo di brevetto, data e località dell’immersione, orario di inizio e di fine, tipo di autorespiratore, miscela respiratoria, profondità massima programmata e raggiunta, denominazione del centro, generalità dell’istruttore o della guida responsabile e la sua firma.

LETTURA Le ultime tre voci sono materialmente incompilabili in un’immersione autonoma tra due brevettati. È l’argomento più forte a favore della tesi che l’intero comma sia pensato per l’immersione organizzata. In attesa di chiarimenti o di una prassi consolidata delle capitanerie, la condotta prudente è compilare comunque le voci compilabili: un logbook, anche digitale, anche il semplice scarico del computer, con data, sito, profondità, miscela e orari.

3. Posso immergermi da solo?

Divieto è la novità con l’impatto maggiore sui privati

TESTO L’art. 10 comma 3 assoggetta alle disposizioni del Capo III le immersioni con apparecchi di respirazione ausiliaria svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13, con o senza il supporto di unità di appoggio, e stabilisce che tali immersioni devono essere svolte in un numero minimo di due persone.

LETTURA La norma nomina esplicitamente i privati e non ammette deroghe per livello di brevetto, configurazione o profondità. Il solo diving autodidatta o certificato (Self-Reliant, Solo Diver) non trova spazio nel testo.

4. Devo segnalare la mia immersione in superficie?

Obbligo per richiamo esplicito

TESTO L’art. 10 comma 3 richiama espressamente gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al DM 29 luglio 2008 n. 146: la disciplina già vigente sulla segnalazione del subacqueo, con boa o galleggiante recante la bandiera rossa con striscia diagonale bianca e permanenza entro il raggio previsto.

TESTO L’art. 10 comma 6 completa il quadro dal lato opposto: le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo. È un obbligo del conduttore dell’unità, non del subacqueo — ma ti riguarda se sei tu a condurre il gommone d’appoggio del gruppo.

5. Da privato devo avere il certificato medico?

Nessun obbligo di legge

TESTO Il certificato medico ai sensi del DM Salute 24 aprile 2013 è richiesto dall’art. 11 comma 2 lettera g) soltanto ai fini dell’esercizio dell’attività di istruttore e di guida subacquea. Nessuna norma del Capo III lo estende al subacqueo ricreativo.

LETTURA Restano però, su piani diversi: i requisiti richiesti dalle didattiche e dalla norma ISO 24803 per accedere ai servizi di un diving, le condizioni delle polizze assicurative subacquee, che spesso subordinano la copertura all’idoneità, e il profilo di responsabilità in caso di sinistro. Assenza di obbligo pubblicistico non significa irrilevanza.

6. Devo stipulare un’assicurazione RC?

Nessun obbligo

TESTO La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è imposta dall’art. 11 comma 2 lettere e) ed f) a istruttori e guide, e dall’art. 12 comma 1 lettere f) e g) — richiamate per le organizzazioni senza scopo di lucro dall’art. 13 comma 1 — ai centri di immersione. Il subacqueo privato non compare in nessuna di queste disposizioni.

7. Devo far revisionare la mia attrezzatura e tenerne un registro?

Nessun obbligo per effetto di questa legge

TESTO L’art. 11 comma 4 pone l’obbligo di manutenzione regolare e di tenuta di un registro dei dati di collaudo e manutenzione in capo ai “soggetti di cui al presente articolo”, cioè istruttori e guide. L’obbligo è esteso ai centri dall’art. 12 comma 11 e alle organizzazioni senza scopo di lucro dall’art. 13 comma 2. E riguarda soltanto l’attrezzatura “di loro proprietà”.

LETTURA Due avvertenze. Il collaudo periodico delle bombole nasce da tutt’altra fonte — la disciplina dei recipienti a pressione trasportabili — e segue le proprie scadenze indipendentemente da questa legge: vanno verificate a parte. Inoltre, chi presta o noleggia abitualmente la propria attrezzatura a terzi esce dal perimetro del privato che usa materiale proprio e rientra nelle responsabilità civili ordinarie.

8. Posso raccogliere una conchiglia, toccare un polpo, portare su un reperto?

Divieto su due piani distinti

TESTO L’art. 10 comma 2 vieta di asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. L’obbligo di rispettare le linee guida di minimizzazione del disturbo, che saranno definite dall’ISPRA, è rivolto genericamente a coloro che svolgono attività subacquea a scopo ricreativo: quindi anche a chi si immerge da privato.

TESTO L’art. 10 comma 1 vieta di arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette, e fa salva la facoltà del Ministero della cultura di dettare prescrizioni sul patrimonio culturale sommerso o di interdire del tutto la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse.

LETTURA Sul reperto archeologico la disciplina del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) è ben più severa delle sanzioni amministrative di questa legge: lì si entra nel penale.

9. Se mi immergo in apnea valgono le stesse regole?

In parte no

TESTO L’art. 10 comma 3 — quello che impone il minimo di due persone e richiama gli articoli 90 e 91 del DM 146/2008 — è testualmente circoscritto alle immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria. L’apnea ne resta fuori.

TESTO Restano invece applicabili all’apneista i divieti dell’art. 10 commi 1 e 2 su fauna, flora e patrimonio culturale, e la distanza di 100 metri delle unità in transito dell’art. 10 comma 6: sono scritti senza alcun riferimento all’autorespiratore.

LETTURA L’obbligo di brevetto e libretto dell’art. 12 comma 8 parla di “subacqueo” ma richiede l’annotazione del tipo di autorespiratore impiegato: la struttura della norma presuppone l’ARA, e riferirla all’apnea ricreativa sarebbe forzato. La segnalazione in superficie dell’apneista continua comunque a seguire la disciplina generale preesistente.

10. Quali sanzioni rischio concretamente come privato?

Una sola e di importo contenuto

TESTO L’art. 15 tipizza le sanzioni. L’unica che può colpire il singolo subacqueo è il comma 5: la violazione dell’art. 12 comma 8, cioè brevetto e libretto delle immersioni, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro. Tutte le altre — da 5.000 a 12.000 euro per istruttori, guide, centri e organizzazioni senza scopo di lucro, da 1.000 a 3.000 euro per i registri pre e post immersione — hanno per destinatari i professionisti e le strutture.

TESTO L’accertamento spetta ai funzionari pubblici addetti al controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. L’autorità competente all’irrogazione è individuata dalla Regione, alla quale sono devoluti i proventi.

LETTURA Il punto più delicato: il divieto di immersione in solitaria dell’art. 10 comma 3 non ha una sanzione amministrativa propria, perché l’art. 15 richiama soltanto gli articoli 11, 12 e 13. Sarebbe un errore concluderne che sia innocuo. Una regola di condotta espressa in legge diventa il parametro su cui si misura la colpa: in caso di incidente pesa sulla valutazione della responsabilità penale, sulla posizione dei compagni d’immersione e sull’operatività delle coperture assicurative.

Quadro di sintesi

Adempimento Subacqueo privato Base normativa
BrevettoObbligoart. 12 c. 8
Libretto delle immersioniObbligo (con criticità applicative)art. 12 c. 8
Minimo due persone (ARA)Obbligoart. 10 c. 3
Segnalazione in superficieObbligoart. 10 c. 3 → DM 146/2008
Divieto prelievo e contatto fauna/floraObbligoart. 10 c. 2
Prescrizioni patrimonio culturale sommersoObbligoart. 10 c. 1
Certificato medicoNessun obbligoa contrario, art. 11 c. 2
Assicurazione RCNessun obbligoa contrario, artt. 11-12
Manutenzione e registro attrezzatureNessun obbligoa contrario, art. 11 c. 4
Rapporto massimo 6 subacquei per guidaNon applicabile all’immersione autonomaart. 12 c. 6

Punti ancora aperti

  • Provvedimento attuativo dell’art. 11 comma 4. Definirà il sistema di certificazione delle attività di collaudo e manutenzione e l’esercizio delle funzioni di controllo. Riguarda i professionisti, ma avrà ricadute sui laboratori di assistenza. Alla data di pubblicazione di questa guida non risulta ancora adottato.
  • Linee guida ISPRA sulla minimizzazione del disturbo a fauna e flora (art. 10 comma 2): definiranno in concreto la condotta richiesta anche al subacqueo privato.
  • Discipline regionali delle professioni del turismo subacqueo (art. 8 comma 2): potranno differenziare il quadro sul territorio.

Nota. Questa guida è un’analisi del testo normativo a scopo informativo e non costituisce parere legale. Per situazioni specifiche con esposizione sanzionatoria o assicurativa, rivolgiti a un legale con competenza in diritto della navigazione. Fonte primaria: Legge 7 maggio 2026, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026.

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Il nostro laboratorio interno esegue revisioni e manutenzioni con rapporto di intervento tracciato, utilizzabile dai diving center per il registro previsto dall’art. 11 comma 4 e dal subacqueo privato come prova della diligenza in caso di sinistro.

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